Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2024, 18:58
Art. 15 Legge 183/2011 Certificazioni amministrative
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli Uffici Comunali dello Stato Civile e dell'Anagrafe potranno rilasciare i certificati soltanto per uso privato. Questo comporta che per i certificati dell’Anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L’autocertificazione ha, infatti, lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ma è gratuita (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.
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